[1]La provvista dei benefici ecclesiastici appartiene all'autorita' ecclesiastica.

[2]Le nomine degl'investiti dei benefici parrocchiali sono dall'autorita' ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione.

[3]In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, puo' manifestarle riservatamente all'autorita' ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferira' il caso alla Santa Sede.

[4]Sopraggiungendo gravi ragioni che rendano dannosa la permanenza di un ecclesiastico in un determinato beneficio parrocchiale, il Governo italiano comunichera' tali ragioni all'Ordinario, che d'accordo col Governo prendera' entro tre, mesi le misure appropriate. In caso di divergenza tra l'Ordinario ed il Governo, la Santa Sede affidera' la soluzione della questione a due ecclesiastici di sua scelta, i quali d'accordo con due delegati del Governo italiano prenderanno una decisione definitiva.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art21 · fonte del testo