[1]Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico.

[2]I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. Essi esercitano il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare, assistito dalla propria Curia.

[3]L'Ordinario militare ha giurisdizione anche sul personale religioso, maschile e femminile, addetto agli ospedali militari.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art14 · fonte del testo