[1]L'Arcivescovo ordinario militare e' preposto al Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, costituendo con esso il clero, cui e' affidalo il servizio religioso, di detta Basilica.

[2]Tale clero e' autorizzato e provvedere a tutte le funzioni religiose, anche fuori di Roma che in conformita' alle regole canoniche siano richieste dallo Stato o dalla Reale Casa.

[3]La Santa Sede consente a conferire a tutti canonici componenti il capitolo del Pantheon la dignita' di protonotari ad instar, durante munere. La nomina di ciascuno di essi sara' fatta dal Cardinale Vicario di Roma dietro presentazione da parte di Sua Maesta' il Re d'Italia, previa confidenziale indicazione del presentando.

[4]La Santa Sede si riserva di trasferire ad altra chiesa la Diaconia.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art15 · fonte del testo