[1]La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente, sara' attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.

[2]Resta inteso che la riduzione non importera' soppressione dei titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.

[3]Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art17 · fonte del testo