[1]La riduzione delle diocesi che risultera' dall'applicazione dell'articolo precedente, sara' attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti.
[2]Resta inteso che la riduzione non importera' soppressione dei titoli delle diocesi ne' dei capitoli, che saranno conservati, pur raggruppandosi le diocesi in modo che i capoluoghi delle medesime corrispondano a quelli delle provincie.
[3]Le riduzioni suddette lasceranno salve tutte le attuali risorse economiche delle diocesi e degli altri enti ecclesiastici esistenti nelle medesime, compresi gli assegni ora corrisposti dallo Stato italiano.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
