[1]Le disposizioni degli articoli 16, 17, 19, 20, 21 e 22 non riguardano Roma e le diocesi suburbicarie.

[2]Resta anche inteso che, qualora la Santa Sede procedesse ad un nuovo assetto di dette diocesi, rimarrebbero invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia alle altre istituzioni ecclesiastiche.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art23 · fonte del testo