Dovendosi, per disposizione dell'autorita' ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva piu' parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o piu' vice parroci, sia riunendo in un solo presbiterio piu' sacerdoti, lo Stato manterra' inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art18 · fonte del testo