[1]Le basiliche della Santa Casa di Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate quelle di carattere meramente laico, saranno cedute alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera' liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali.

[2]Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie alle dette opere meramente laiche.

[3]Per gli altri Santuari, nei quali esistano amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la ripartizione dei beni a norma del precedente capoverso.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art27 · fonte del testo