[1]Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonche' quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Universita' Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Allegato III, 1, 1-bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilita', se non previo accorcio con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente.

[2]E' in facolta' della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorita' governative, provinciali e comunali italiane, le quali possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art16 · fonte del testo