[1]Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accordera' piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.
[2]A tale scopo la Santa Sede dara' agli Ordinari le opportune istruzioni.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
