[1]Per tranquillare le coscienze, la Santa Sede accordera' piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane eversive del patrimonio ecclesiastico, si trovino in possesso di beni ecclesiastici.

[2]A tale scopo la Santa Sede dara' agli Ordinari le opportune istruzioni.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art28 · fonte del testo