I riconoscimenti e le autorizzazioni previste nelle disposizioni del presente Concordato e del Trattato avranno luogo con le norme stabilite dalle leggi civili, che dovranno essere poste in armonia con le disposizioni del Concordato medesimo e del Trattato.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art32 · fonte del testo