[1]E' riservata alla Santa Sede la disponibilita' delle catacombe esistenti nel suolo di Roma e delle altre parti del territorio del Regno con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione.

[2]Essa puo' quindi, con l'osservanza delle leggi dello Stato e con salvezza degli eventuali diritti di terzi procedere alle occorrenti escavazioni ed al trasferimento dei corpi santi.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~art33 · fonte del testo