Art. 21 (Trattato)
[1]Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Citta' del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.
[2]Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla liberta' personale dei medesimi.
[3]Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Citta' del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.
[4]Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Citta' del Vaticano, nonche' per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.
Testo vigente dal 5 giugno 1929
