[1]Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue: quelli residenti in Roma, anche fuori della Citta' del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima.

[2]Durante la vacanza della Sede Pontificia, l'Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla liberta' personale dei medesimi.

[3]Cura, inoltre, l'Italia che nel suo territorio all'intorno della Citta' del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave.

[4]Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Citta' del Vaticano, nonche' per i Concilii presieduti dal Sommo Pontefice o dai suoi Legati e nei riguardi dei Vescovi chiamati a parteciparvi.

Testo vigente dal 5 giugno 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;810~trattato-art21 · fonte del testo