Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 126 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato e' di produzione o fabbricazione nazionale, e che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che esso ha subito nel Paese donde proviene. I certificati di origine saranno rilasciati per l'Italia dagli Uffici provinciali dell'economia e per il Panama dalle Camere di commercio e industria, come pure dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera di ciascuno dei due Paesi e da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia gradito. Tali certificali saranno, a titolo di reciprocita', esentati dal visto dell'autorita' consolare o diplomatica. In ogni caso i pacchi postali saranno dispensati dal certificato d'origine.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art12 · fonte del testo