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Per stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato e' di produzione o fabbricazione nazionale, e che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione che esso ha subito nel Paese donde proviene. I certificati di origine saranno rilasciati per l'Italia dagli Uffici provinciali dell'economia e per il Panama dalle Camere di commercio e industria, come pure dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera di ciascuno dei due Paesi e da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia gradito. Tali certificali saranno, a titolo di reciprocita', esentati dal visto dell'autorita' consolare o diplomatica. In ogni caso i pacchi postali saranno dispensati dal certificato d'origine.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art12 · fonte del testo