Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025. 72 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali o di corporazioni, il quale gravi, o possa gravare in avvenire, sulla produzione, la fabbricazione, la vendita o il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, sara' per alcuna ragione piu' elevato o piu' oneroso per i prodotti originari o in provenienza dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari indigeni.aggiunto: Trattato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art13 · fonte del testo