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Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali o di corporazioni, il quale gravi, o possa gravare in avvenire, sulla produzione, la fabbricazione, la vendita o il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, sara' per alcuna ragione piu' elevato o piu' oneroso per i prodotti originari o in provenienza dal territorio dell'altra di quel che non sia per i prodotti similari indigeni.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art13 · fonte del testo