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Le navi dell'una delle due Alte Parti contraenti, nei porti dell'altra, saranno trattate, sia nell'entrata sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, come navi nazionali ed in ogni caso non meno favorevolmente delle navi di ogni altro Paese, e cio' tanto rispetto ai diritti e alle tasse, qualunque ne sia la natura e il titolo, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, dei funzionari pubblici e di Istituti di qualsiasi specie, quanto rispetto all'ancoraggio, al caricamento e allo scarico nei porti, rade, baie, seni, bacini e banchine e, in generale, a ogni formalita' e prescrizione alla quale possano essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e il carico. Il trattamento di cui al precendente comma non si estende: 1° al cabotaggio, il quale continua ad essere regolato dalle leggi che sono e saranno in seguito in vigore in ciascuno dei due Paesi, salvo ulteriori accordi sulla base della reciprocita' di trattamento. In ogni caso le navi d'Italia e del Panama potranno passare da un porto dell'uno dei due Paesi contraenti in uno o piu' porti del medesimo Paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o completare il loro carico destinato all'estero, senza pagare in ogni porto altri o piu' elevati diritti che quelli pagati in simili casi dalle navi nazionali; 2°agli incoraggiamenti accordati e che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale; 3° alle concessioni speciali accordate alle Societa' di sport nautico e alle navi da diporto; 4° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, ne' all'esercizio del servizio dei porti, delle rade e delle spiagge. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, l'assistenza e il salvataggio marittimo.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art14 · fonte del testo