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Ciascuna delle Alte Parti contraenti avra' diritto di istituire sul territorio dell'altra uffici consolari e vi potra' destinare consoli generali, consoli, vice consoli e agenti consolari in conformita' delle proprie leggi. Ognuna peraltro delle Alte Parti contraenti si riserva la facolta' di determinare la localita' ove non desideri siano istituiti uffici consolari esteri. I titolari degli uffici consolari saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti alla presentazione delle loro patenti, secondo le regole e formalita' stabilite nei Paesi rispettivi. Se fossa necessario l'exequatur per il libero esercizio delle loro funzioni, esso sara' rilasciato ai medesimi in base alle rispettive patenti di nomina senza spese e al piu' presto possibile; alla presentazione di detto exequatur l'autorita' competente del luogo prendera' immediatamente le misure necessarie, perche' essi possano esercitare le loro funzioni e perche' siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunita', onori e privilegi inerenti a tali funzioni.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art19 · fonte del testo