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I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti saranno, in conformita' delle leggi locali, liberi di entrare, viaggiare, soggiornare e stabilirsi in qualsiasi parte del territorio dell'altra e vi godranno completa protezione delle loro persone, dei loro beni e dei loro interessi, in perfetta uguaglianza con i nazionali. In ogni caso saranno trattati in maniera non meno favorevole dei cittadini della nazione piu' favorita e non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, della industria e dei mestieri, a diritti, imposte, tasse o patenti diversi o piu' onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali. I diritti, i privilegi, le esenzioni, immunita' e altri favori di qualsiasi natura di cui godessero, in materia di commercio, di industria, di mestieri, i cittadini di una delle Alte Parti contraenti, saranno comuni a quelli dell'altra Parte. Per l'esercizio delle professioni, tanto i cittadini italiani nel Panama che i cittadini panamensi in Italia godranno del trattamento della nazione piu' favorita. Sono per altro eccettuate le particolari concessioni fatte o che saranno fatte ad altri Stati mediante accordi di reciprocita'.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art2 · fonte del testo