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I cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra della piu' completa liberta' di coscienza e di culto. Potranno costruire e possedere chiese, esercitare privatamente e pubblicamente il loro culto, come pure fondare stabilimenti religiosi, ospedali, istituzioni di beneficenza e d'educazione, osservando le modalita' e condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore nel Paese.
Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025
