Il presente Accordo cessera' di avere vigore un anno dopo la ricezione da parte di una delle Parti Contraenti della comunicazione di denuncia dell'altra Parte, a meno che tale comunicazione non venga di comune accordo ritirata prima dello spirare di detto termine. Tale comunicazione sara' contemporaneamente trasmessa al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Ove non sia stata accusata ricezione, si considerera' che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art14 · fonte del testo