Agli effetti del presente Accordo, gli articoli 11, 13, 15, 24, 31, 32, 33 e 83 della Convenzione, nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti a norma del presente Accordo, continueranno ad avere vigore fra le Parti Contraenti nella loro attuale forma e contenuto, come se fossero parte integrante del presente Accordo per tutta la sua durata. Qualora, tuttavia, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica dei predetti articoli che sia entrata in vigore ai sensi dell'art. 94 della Convenzione, gli articoli cosi' modificati continueranno ad avere vigore per la residua durata del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 marzo 1950
