1. - Ciascuna Parte Contraente designera' per iscritto all'altra Parte Contraente le imprese di trasporto aereo che eserciteranno, secondo il presente Accordo, i servizi sulle rotte specificate nella tabella ad esso allegata (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). 2. - Appena ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 3 di questo articolo e dell'art. 4 del presente Accordo, concedera' senza indugio alle imprese di trasporto aereo designate il relativo permesso di esercizio. 3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte Contraente potranno richiedere ad una impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati sul proprio territorio all'esercizio delle imprese, in conformita' delle disposizioni della Convenzione. 4. - Dopo adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 1 e 2 di questo articolo, una impresa di trasporto aereo cosi' designata ed autorizzata potra' iniziare l'esercizio dei servizi convenuti in qualsiasi momento.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art3 · fonte del testo