1. - Le tariffe da applicarsi su ciascuno dei servizi convenuti saranno stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, come il costo dell'esercizio, un ragionevole profitto, la differenza nelle caratteristiche dei servizi (fra cui la velocita' e il comfort) e le tariffe applicate da altre imprese sulla stessa rotta o qualsiasi parte di essa. Tali tariffe saranno determinate in conformita' delle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. - Le tariffe saranno concordate, ove possibile, per ciascuna rotta) a mezzo dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei (I.A.T.A.). Se cio' non e' possibile, le imprese designate interessate cercheranno di concordare le tariffe in consultazione con le altre imprese esercenti servizi sulla stessa rotta o su qualsiasi tratto di essa. Le tariffe cosi' concordate saranno sottoposte all'approvazione delle Parti Contraenti. 3. - Nella eventualita' di disaccordo fra le imprese designate, circa lo tariffe, le Parti Contraenti cercheranno di definire fra di loro di comune accordo le tariffe medesime. 4. - Qualora le Parti Contraenti non raggiungano l'accordo, la questione sara' sottoposta ad arbitrato secondo le disposizioni dell'art. 10 del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art9 · fonte del testo