[1]ALLEGATO
[2]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito relativo ai trasporti aerei fra i rispettivi territori.
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, entrambi aderenti alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, desiderando concludere un accordo inteso a istituire e regolare su base di reciprocita' i servizi aerei che collegano il territorio del Regno Unito e quello della Repubblica italiana o che attraversano tali territori, e a sostituire gli accordi provvisori attualmente esistenti tra i due Governi, hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
- a)"la Convenzione" significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale di Chicago del 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'art. 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli allegati stessi o della Convenzione in base agli articoli 90 e 94 di essa;
- b)"autorita' aeronautiche" significa, nel caso del Regno Unito, il Ministro dell'Aviazione civile, o ogni persona od Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dal detto Ministro o funzioni simili e, nel caso della Repubblica italiana, il Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dell'Aviazione civile e del Traffico aereo o ogni persona o Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate da detto Ministero o funzioni simili;
- c)"impresa" significa ogni impresa di trasporto aereo che offra od eserciti un servizio aereo internazionale;
- d)"impresa designata" significa una impresa che le autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti abbiano notificato per iscritto alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente come la impresa da essa Parte designata in conformita', dell'art. 3 del presente Accordo per le rotte specificate nella detta notifica;
- e)"territorio", "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "fermata per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato loro attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Testo vigente dal 18 marzo 1950
