1. - Subordinatamente all'osservanza, delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da, ciascuna delle Parti Contraenti hanno, durante l'esercizio dei servizi convenuti, il diritto:

  • a)di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)di farvi scalo per scopi non di traffico, e
  • c)di farvi scalo nei punti specificati nella tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale. 2. - Il paragrafo 1 del presente articolo non conferisce alla impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare contro remunerazione di qualsiasi specie, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio della stessa altra Parte Contraente (cabotaggio).

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art5 · fonte del testo