1. - Subordinatamente all'osservanza, delle disposizioni del presente Accordo, le imprese designate da, ciascuna delle Parti Contraenti hanno, durante l'esercizio dei servizi convenuti, il diritto:
- a)di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)di farvi scalo per scopi non di traffico, e
- c)di farvi scalo nei punti specificati nella tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di scaricare e caricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale. 2. - Il paragrafo 1 del presente articolo non conferisce alla impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare contro remunerazione di qualsiasi specie, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio della stessa altra Parte Contraente (cabotaggio).
Testo vigente dal 18 marzo 1950
