1. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprieta' di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini. 2. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.
Testo vigente dal 18 marzo 1950
