1. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di non accettare la designazione di una impresa, ovvero di non dare o di revocare la concessione ad una impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, ovvero di imporre all'esercizio di tali diritti da parte di detta impresa le condizioni che essa ritenga necessarie, qualora una parte importante della proprieta' di detta impresa o l'effettivo controllo di essa non siano nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o dei suoi cittadini. 2. - Ciascuna Parte Contraente ha il diritto, previa consultazione con l'altra Parte Contraente, di sospendere l'esercizio da parte della impresa designata dei diritti specificati nell'art. 5 del presente Accordo, o di imporre all'esercizio di tali diritti da parte dell'impresa designata le condizioni che essa ritenga necessarie, nel caso che tale impresa venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente concedente i diritti o comunque svolga l'esercizio in modo diverso dalle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art4 · fonte del testo