[1]Articolo III.
[2]Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto, durante l'esercizio dei servizi aerei specificati:
- i)di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
- ii)di effettuare scali tecnici nel suddetto territorio;
- iii)subordinatamente a quanto disposto dall'articolo IV, di effettuare scali nel detto territorio nei punti specificati nell'Annesso a questo Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.
Testo vigente dal 10 gennaio 1961
