[1]Articolo III.

[2]Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto, durante l'esercizio dei servizi aerei specificati:

  • i)di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • ii)di effettuare scali tecnici nel suddetto territorio;
  • iii)subordinatamente a quanto disposto dall'articolo IV, di effettuare scali nel detto territorio nei punti specificati nell'Annesso a questo Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 10 gennaio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1637~artiii · fonte su Normattiva