Quando una delle Parti Contraenti desideri denunciare il presente Accordo, dovra' darne comunicazione all'altra Parte. Qualora non si arrivasse a nessuna intesa entro sessanta (60) giorni a partire dalla data della comunicazione, la Parte Contraente potra' notificare la denuncia all'altra Parte. La notifica sara' effettuata per via diplomatica e l'accordo si riterra' decaduto centoventi (120) giorni dopo la notifica. Ciononostante questa potra' sempre ritirarsi di comune accordo, prima dello spirare di detto termine.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art14 · fonte del testo