Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare una clausola qualsiasi del presente Accordo, potra' richiedere che tale modifica venga esaminata dalle Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti. Tale esame dovra' aver luogo entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Qualsiasi modifica all'Accordo approvata dalle suddette Autorita' entrera' in vigore dopo essere stata stabilita mediante un protocollo o con scambio di Note per via diplomatica.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art13 · fonte del testo