Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non possa risolversi per via diretta sia fra le Societa' interessate, sia fra le Autorita' aeronautiche, sia fra i Governi interessati, sara' sottoposta all'arbitrato in conformita' delle regole comuni del diritto internazionale. Le Parti Contraenti si obbligano ad accettare tanto le misure provvisorie che possano essere state decise nel corso della procedura quanto la decisione arbitrale, considerandosi quest'ultima, in ogni caso, definitiva.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
