Sara' richiesta un'autorizzazione preventiva dalla Autorita' della Parte Contraente sul cui territorio si desideri effettuare lo scalo:
- a)Quinta liberta'. Per imbarcare o sbarcare in detto territorio passeggeri o merci con destinazione a, o provenienti da un terzo Paese.
- b)Concorrenza con lince convenute. Per trasportare piu' di quattro passeggeri fra scali (o fra aerodromi immediatamente vicini agli stessi) di una linea, convenuta che effettivamente sia esercita in servizio regolare.
- c)Cabotaggio. Per ogni volo col quale s'intenda effettuare piu' di uno scalo commerciale nel territorio di una stessa Parte Contraente.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
