Sara' richiesta un'autorizzazione preventiva dalla Autorita' della Parte Contraente sul cui territorio si desideri effettuare lo scalo:

  • a)Quinta liberta'. Per imbarcare o sbarcare in detto territorio passeggeri o merci con destinazione a, o provenienti da un terzo Paese.
  • b)Concorrenza con lince convenute. Per trasportare piu' di quattro passeggeri fra scali (o fra aerodromi immediatamente vicini agli stessi) di una linea, convenuta che effettivamente sia esercita in servizio regolare.
  • c)Cabotaggio. Per ogni volo col quale s'intenda effettuare piu' di uno scalo commerciale nel territorio di una stessa Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art33 · fonte del testo