In ogni caso, i voli a destinazione dell'una delle Parti Contraenti comporteranno una dichiarazione preventiva, inviata alle Autorita' dell'altra Parte Contraente secondo le disposizioni fissate di comune accordo da ambedue le Parti. Questa dichiarazione varra' come autorizzazione in tutti i casi nei quali non sia richiesta un'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 33 del presente Accordo.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
