L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni del presente accordo beneficera', nell'esercizio dei suoi servizi internazionali:

  • a)del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio;
  • c)del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.

Testo vigente dal 10 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322~art11 · fonte su Normattiva