L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni del presente accordo beneficera', nell'esercizio dei suoi servizi internazionali:
- a)del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
- b)del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio;
- c)del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.
Testo vigente dal 10 agosto 1974
