• 1)Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra l'arte Contraente, il diritto di imbarcare o sbarcare sul territorio di una Parte Contraente traffico internazionale che parta da o che sia destinato al territorio dell'altra Parte Contraente o a quello di un terzo Paese sulle rotte aeree designate.
  • 2)Il paragrafo 1 di questo articolo non conferisce alle imprese aeree di una Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte, passeggeri, merci o posta trasportati a pagamento o a seguito di contratto di noleggio e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte Contraente, qualunque sia l'origine o la definitiva destinazione di tale traffico.

Testo vigente dal 21 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;111~art5 · fonte del testo