Le infrazioni alle disposizioni comprese nei regolamenti di navigazione aerea di ogni Parte Contraente che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio della stessa, saranno comunicate alle autorita' aeronautiche competenti dell'altra Parte. Se l'infrazione rivestisse carattere grave e fosse commessa da un dipendente di una societa', le predette autorita' avranno diritto di richiedere l'esonero dell'impiegato stesso.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
