Le infrazioni alle disposizioni comprese nei regolamenti di navigazione aerea di ogni Parte Contraente che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio della stessa, saranno comunicate alle autorita' aeronautiche competenti dell'altra Parte. Se l'infrazione rivestisse carattere grave e fosse commessa da un dipendente di una societa', le predette autorita' avranno diritto di richiedere l'esonero dell'impiegato stesso.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art8 · fonte del testo