Al fine di evitare azioni discriminatorie e per assicurare l'assoluto principio di reciprocita':
- a)Le tasse e gli altri oneri fiscali che ciascuna delle Parti Contraenti imponga o permetta di imporre per l'utilizzazione degli aeroporti e per ogni assistenza agli aeromobili dell'altra Parte, non dovranno essere piu' elevati di quel che si pagherebbero per l'utilizzazione dei suddetti aeroporti e per l'assistenza dei propri aeromobili di uguale categoria.
- b)I carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e materiale in genere esclusivamente destinato all'uso degli aeromobili di una delle Parti Contraenti che effettuino una rotta internazionale ed entrino nel territorio dell'altra, o imbarcati in detto territorio sugli aeromobili per essere impiegati dai medesimi, godranno da parte di quest'ultima per quanto concerne diritti doganali, spese d'ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale e tasse, di un trattamento tanto favorevole quanto quello che si concede a qualsiasi aeromobile nazionale.
- c)Gli aeromobili di una, Parte Contraente che effettuino una rotta internazionale, i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e materiale in generale, le provviste di bordo che permangono sui predetti aeromobili, saranno esenti nel territorio dell'altra Parte da diritti doganali, spese di ispezione o qualsiasi altro diritto fiscale e tasse, anche quando dette somministrazioni siano consumate o utilizzate da detti acromobili nel corso del volo effettuato sopra detto territorio.
- d)Gli approvvigionamenti enumerati nel paragrafo precedente e che godano dell'esenzione definita nel medesimo, non potranno essere scaricati se non col consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Ove non siano stati consumati o utilizzati dovranno essere riesportati, rimanendo sino alla loro riesportazione sottoposti al controllo doganale di detta Parte Contraente, permanendo a disposizione del proprietario o esercente dell'aeromobile.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
