La trasgressione di una qualsiasi delle norme contemplate negli articoli precedenti potra' portare alla immediata esclusione dal transito e all'annullamento del visto di transito alla persona od alle persone colpevoli della trasgressione, salva restando l'applicazione delle misure di polizia nonche' delle leggi penali e doganali. Dell'esclusione verra' data comunicazione alle autorita' austriache competenti. Quanto precede non limita la facolta' del Governo italiano di stabilire quelle misure e sanzioni non in contrasto con la presente Convenzione che si ritenessero necessarie per la disciplina stradale lungo l'itinerario previsto per il transito facilitato. Le autorita' di dogana e di polizia di frontiera dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza per reprimere gli abusi cui dovessero dar luogo le agevolazioni di transito, sia comunicandosi le irregolarita' rilevate sia cooperando per la identificazione e la punizione dei colpevoli e, nei limiti del possibile, per il recupero dei diritti dovuti.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art10 · fonte del testo