[1]Art. X (aggiuntivo all'art. 15 della Convenzione)
[2]1. Le autorita' giudiziarie dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro, salvo che nei casi di consegna temporanea o di transito di detenuti, di perquisizione o di sequestro. 2. Negli affari penali di cui sono incaricate le autorita' di polizia di uno degli Stati contraenti, la corrispondenza tra le stesse autorita' puo' effettuarsi per il tramite del Ministro Federale dell'Interno della Repubblica d'Austria e del Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'Interno della Repubblica italiana. 3. Le richieste aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate allo Strafregisteramt der Bundespolizeidirektion Wien, da un lato, e al Casellario giudiziale centrale del Ministero di Grazia e Giustizia della Repubblica italiana dall'altro.
Testo vigente dal 30 agosto 1977
