Gli autocarri adibiti al trasporto di merci saranno ammessi al transito facilitato solo se accompagnati da scorta italiana a meno che non si tratti del trasporto di colli singolarmente suggellati dalla dogana austriaca o di furgoni chiusi che si prestino al suggellamento doganale. In questi casi gli autocarri potranno viaggiare senza scorta dopo che la dogana italiana avra' aggiunto i propri suggelli alle chiusure doganali austriache. Gli autocarri che dovranno viaggiare sotto scorta saranno riuniti in convogli giornalieri che partiranno alle ore 9 ed alle ore 14 dei giorni feriali da ciascuno dei due posti di frontiera del Brennero (Brenner) e di Passo Drava (Sillian). Le scorte potranno prendere posto su qualsiasi veicolo del convoglio. Comunque alle scorte dovra' essere riservato un posto sul primo ed un posto sull'ultimo autoveicolo del convoglio ed a fianco di conducente.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art7 · fonte del testo