Le autorita' italiane avranno facolta' di adottare i controlli profilattici e le misure cautelative necessarie, quali la limitazione del traffico ed anche la sospensione, per fondati motivi di ordine sanitario quali il pericolo di contagio di malattie quarantenarie ai sensi e agli effetti dell'art. 20 della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944. Gli animali vivi, le materie gregge di origine animale ed i prodotti animali normalmente soggetti all'entrata in Italia a controllo veterinario, non saranno sottoposti a visita da parte dell'autorita' veterinaria italiana, sempreche' siano accompagnati da lasciapassare per bestiame o da certificato di origine, nei quali sia attestato, da parte della autorita' veterinaria austriaca, che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezione e, per le materie prime ed i prodotti di origine animale, che questi provengono da bestiame sano. Per il trasporto sul percorso di transito di piante vive o di loro parti non saranno richiesti certificati di origine o di sanita'.

Testo vigente dal 28 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1253~convenzione-art8 · fonte del testo