[1]Art. IV

[2]Gli orari, la categoria, la quantita' e la composizione dei treni in transito nonche' la ubicazione dei veicoli e i relativi cartelli indicatori formeranno materia di accordi particolari fra le due Amministrazioni ferroviarie.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artiv · fonte del testo