[1]Art. V

[2]1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la eventuale sua sostituzione, nonche' l'eventuale trasbordo di merci e di viaggiatori saranno regolati mediante accordi particolari tra le due Amministrazioni ferroviarie. 2. In caso di trasbordo si dovranno avvisare i competenti organi italiani, i quali si renderanno diligenti anche per la tutela degli interessi austriaci.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artv · fonte del testo