[1]Art. V
[2]1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la eventuale sua sostituzione, nonche' l'eventuale trasbordo di merci e di viaggiatori saranno regolati mediante accordi particolari tra le due Amministrazioni ferroviarie. 2. In caso di trasbordo si dovranno avvisare i competenti organi italiani, i quali si renderanno diligenti anche per la tutela degli interessi austriaci.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
