[1]Art. VI

[2]Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle F. S. adeguati corrispettivi. Il calcolo di detti corrispettivi, nonche' le modalita' per il regolamento dei conti e il versamento dei relativi importi, formeranno oggetto di accordi particolari fra le due Amministrazioni.

Testo vigente dal 22 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-05;1211~convenzione-artvi · fonte del testo