[1]Art. VI
[2]Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle F. S. adeguati corrispettivi. Il calcolo di detti corrispettivi, nonche' le modalita' per il regolamento dei conti e il versamento dei relativi importi, formeranno oggetto di accordi particolari fra le due Amministrazioni.
Testo vigente dal 22 febbraio 1951
