1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione, ai termini del presente accordo vengono sostenute dai Partecipanti conformemente alle dettagliate disposizioni previste nell'allegato B del presente accordo e nei limiti del quadro finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento del programma Marots sulla base di un quadro finanziario fisso di 75 milioni di unita' di conto (al livello dei prezzi meta-1973), che comprende una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimata in 12,1 milioni di unita' di conto. 3. I bilanci annuali relativi al programma Marots vengono approvati a maggioranza di 2/3 dei partecipanti dal Direttivo del programma nell'ambito di un quadro finanziario fisso. 4. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord si fa garante del pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica Altri Stati della tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fino a che tali somme non sono coperte in altro modo.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174~art5 · fonte su Normattiva