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Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, sui terreni assegnati a norma dell'art. 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' autorizzato, se richiesto, a provvedere, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del terreno assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'art. 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'art. 13 della presente legge. Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e, ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dal l'Ente in un quinquennio.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
