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I prestiti di cui all'art. 16 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque anni a rata costante. I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in base ad indicazioni del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto delle avversita' atmosferiche o delle calamita' naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale. Nella Valle d'Aosta le indicazioni del precedente comma saranno date dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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