Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La concessione l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso. Nelle convenzioni potra' stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235. I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art18 · fonte del testo