Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La concessione l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso. Nelle convenzioni potra' stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235. I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art18 · fonte del testo