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La concessione l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'art. 16, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso. Nelle convenzioni potra' stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235. I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
