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Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente art. 16, con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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